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Diffamazione sui social: Reel, post e commenti

A cura dell’Avv. Sonia Russo

La diffamazione sui social può nascere da un Reel, un post, una Story o anche da un commento.

La comunicazione online è immediata e spesso informale, ma le parole pubblicate online possono produrre conseguenze anche fuori dallo schermo.

Questo, però, non significa che ogni critica, frase sgradevole o espressione offensiva pubblicata sui social costituisca automaticamente diffamazione.

Tra critica, offesa e diffamazione, il confine deve essere ricostruito caso per caso, considerando non soltanto le parole utilizzate, ma anche il contesto nel quale vengono pronunciate, la persona alla quale si riferiscono, il pubblico che può riceverle e le modalità con cui il contenuto viene diffuso.

Quando si configura la diffamazione sui social

Il punto di partenza è l’art. 595 del codice penale, che punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

La reputazione riguarda la considerazione di cui una persona gode presso gli altri. Perché possa parlarsi di diffamazione, quindi, non è sufficiente che il destinatario percepisca una frase come sgradevole o offensiva: occorre verificare se quella comunicazione sia concretamente idonea a ledere la sua reputazione presso altre persone.

Quando l’offesa viene diffusa attraverso un mezzo capace di raggiungere un pubblico più ampio, l’art. 595, comma 3, c.p. prevede inoltre una forma aggravata del reato.

Proprio con riferimento ai social network, la Corte di Cassazione ha affermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso una bacheca Facebook può integrare la diffamazione aggravata mediante “altro mezzo di pubblicità”, in ragione della capacità del contenuto di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone.

Post, Reel, video, Story e commenti non sono quindi giuridicamente irrilevanti solo perché pubblicati all’interno di un social network.

Ciò che deve essere valutato è come il contenuto è stato comunicato e quale lesione della reputazione può aver prodotto.

Per un approfondimento generale sul reato, sulle forme di tutela e sull’assistenza legale è possibile consultare anche la pagina dello Studio dedicata alla diffamazione.

Un Reel o un video pubblicato sui social può essere diffamatorio?

Sì, quando ricorrono gli elementi previsti dalla legge.

Un caso particolarmente interessante è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29458 del 12 agosto 2025, relativa a un video contenente espressioni offensive pubblicato su TikTok.

La persona offesa aveva assistito al video “in diretta da remoto”. La difesa sosteneva quindi che non si fosse in presenza di diffamazione, ma di una situazione assimilabile all’ingiuria, fattispecie oggi depenalizzata.

La Cassazione ha respinto questa impostazione.

Secondo la Corte, la possibilità di assistere alla diretta e di inserire commenti non realizza necessariamente quel rapporto diretto, immediato e paritario tra offensore e destinatario che caratterizza altre forme di comunicazione. Nel caso esaminato, inoltre, il video era rimasto sulla piattaforma ed era stato visualizzato e condiviso da numerose persone.

La Corte ha quindi ritenuto configurabile la diffamazione aggravata mediante mezzo di pubblicità.

La decisione riguarda TikTok, ma il principio è significativo anche per Reel e altri contenuti video pubblicati sui social: non conta semplicemente il nome della piattaforma, ma il modo in cui il contenuto viene comunicato, la possibilità di diffusione e il rapporto concretamente instaurato tra autore, destinatario e pubblico.

“Non ho fatto il nome”: significa che non può esserci diffamazione?

No.

Un altro equivoco frequente consiste nel ritenere che sia sufficiente evitare nome e cognome per escludere qualsiasi responsabilità.

La persona può essere identificabile anche indirettamente.

Possono assumere rilievo, ad esempio, la professione esercitata, una fotografia, il luogo di lavoro, precedenti post o video, rapporti personali, riferimenti temporali, tag, screenshot o circostanze conosciute dal pubblico al quale il contenuto è destinato.

La Cassazione ha già chiarito, in materia di diffamazione tramite Facebook, che non è indispensabile l’indicazione nominativa della persona offesa quando questa sia comunque individuabile da parte dei destinatari della comunicazione.

Una frase come “non faccio nomi, ma chi sa capirà” non rappresenta quindi, di per sé, una garanzia di liceità.

Occorre chiedersi se, attraverso l’insieme degli elementi presenti nel contenuto, una determinata persona possa essere concretamente riconosciuta.

Criticare qualcuno sui social è diffamazione?

No.

Il diritto di critica costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero e può comprendere anche valutazioni severe, polemiche o apertamente negative.

È quindi importante non confondere la critica con la diffamazione.

Un giudizio critico ha inevitabilmente una componente soggettiva. Tuttavia, quando la critica si fonda sull’attribuzione di fatti, il dato fattuale posto alla sua base assume particolare importanza. Anche il linguaggio utilizzato deve essere valutato nel suo contesto.

La giurisprudenza ha più volte richiamato, con modalità diverse a seconda del caso concreto, i requisiti della verità del presupposto fattuale, dell’interesse alla comunicazione e della continenza espressiva.

Con specifico riferimento ai social network, la Cassazione ha inoltre evidenziato che, nel valutare la continenza, non bisogna considerare soltanto le singole parole utilizzate, ma anche le modalità complessive della critica; possono assumere rilievo, ad esempio, commenti personali umilianti, gratuitamente aggressivi o del tutto eccentrici rispetto all’argomento discusso.

Esiste quindi una differenza tra esprimere un giudizio negativo e attribuire pubblicamente a una persona fatti o qualità capaci di comprometterne ingiustificatamente la reputazione.

Scrivere:

“La mia esperienza con questo professionista è stata negativa”

non equivale, necessariamente, ad attribuirgli pubblicamente condotte disoneste, fraudolente o penalmente rilevanti.

Il contenuto deve però essere esaminato nella sua interezza: una singola frase estrapolata dal contesto può non essere sufficiente per stabilire se vi sia diffamazione.

Anche un commento sotto un post o un Reel può essere diffamatorio?

Sì.

Non è necessario essere l’autore del contenuto originario.

Anche chi interviene nei commenti comunica con gli altri utenti e il suo contributo può essere valutato autonomamente qualora contenga affermazioni lesive dell’altrui reputazione.

Questo significa però anche il contrario: commentare un post non comporta automaticamente l’adesione a tutto ciò che l’autore originario ha scritto.

Occorre verificare cosa abbia effettivamente affermato il singolo commentatore, quale significato assumano quelle parole all’interno della discussione e quali persone siano state raggiunte dalla comunicazione.

Lo stesso criterio deve essere utilizzato quando un utente riprende, condivide o rilancia il contenuto pubblicato da un’altra persona: non esiste una risposta automatica valida per ogni condivisione. È necessario analizzare il contenuto, le eventuali aggiunte dell’utente e il significato complessivamente assunto dalla nuova pubblicazione.

Una Story può essere diffamatoria anche se scompare dopo 24 ore?

Sì.

La durata limitata di una Story non esclude di per sé la possibilità che il contenuto assuma rilevanza penale.

Se durante il periodo nel quale è disponibile il contenuto viene comunicato a più persone e possiede carattere lesivo della reputazione, il fatto che successivamente scompaia automaticamente dalla piattaforma non rende di per sé lecita la pubblicazione.

La temporaneità del contenuto può invece assumere importanza sul piano della prova.

Per questo, quando si ritiene di essere destinatari di un contenuto diffamatorio pubblicato mediante Story, è particolarmente importante documentarlo prima che non sia più disponibile.

E se il profilo è privato?

Anche in questo caso non esiste un automatismo.

Impostare un profilo come “privato” non significa che tutto ciò che viene pubblicato al suo interno sia giuridicamente irrilevante.

Ai fini della diffamazione occorre verificare se il contenuto sia stato comunicato a più persone.

Un account con accesso limitato può comunque avere decine, centinaia o migliaia di follower. Anche un gruppo chiuso può comprendere una pluralità di destinatari.

La maggiore o minore apertura del profilo può quindi essere uno degli elementi da considerare, ma la sola impostazione privata dell’account non esclude automaticamente la diffamazione.

Messaggi privati e gruppi: è sempre diffamazione?

No.

Questo è un altro punto sul quale è utile fare chiarezza.

L’art. 595 c.p. richiede la comunicazione con più persone.

Un messaggio inviato esclusivamente al diretto interessato presenta quindi una struttura diversa rispetto a un post pubblico o a un messaggio inserito in un gruppo composto da numerosi partecipanti.

Se, invece, un contenuto lesivo della reputazione viene comunicato in una chat di gruppo, in un canale o comunque a una pluralità di destinatari, possono ricorrere i presupposti della diffamazione.

Anche in questo caso devono essere analizzate le concrete modalità della comunicazione.

Cosa fare quando si ritiene di essere stati diffamati sui social

La prima esigenza è conservare correttamente il contenuto e il suo contesto.

Nei casi di diffamazione sui social, la corretta conservazione del contenuto può assumere particolare importanza anche sul piano probatorio.

Uno screenshot può essere utile, ma non sempre racconta tutto ciò che è necessario per valutare il caso.

È opportuno conservare, quando possibile, il contenuto integrale, il nome e gli elementi identificativi dell’account, l’URL, la data e l’ora della pubblicazione, il Reel o il video completo, la relativa descrizione, i commenti, ciò che precede e segue la frase contestata e gli elementi visibili relativi alla diffusione del contenuto.

Nei casi più delicati può essere opportuno valutare anche modalità tecniche di acquisizione e conservazione della prova digitale.

È inoltre preferibile evitare di concentrarsi esclusivamente sulla frase ritenuta offensiva.

Per comprendere se vi sia effettivamente diffamazione occorre spesso ricostruire l’intera sequenza comunicativa.

Solo successivamente può essere valutato quale strumento sia più adeguato: querela, richiesta di rimozione, iniziativa stragiudiziale, tutela civile o altre misure compatibili con le caratteristiche del caso.

Quanto tempo c’è per presentare querela per diffamazione?

La diffamazione prevista dall’art. 595 c.p. è punibile, in via ordinaria, a querela della persona offesa, come stabilisce l’art. 597 c.p.

Salvo che la legge disponga diversamente, l’art. 124 c.p. prevede che il diritto di querela debba essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Nei casi di diffamazione online è quindi importante non ritenere che la semplice permanenza di un post in rete consenta di rinviare indefinitamente la decisione.

La Cassazione ha chiarito che, ai fini della tempestività della querela per una diffamazione commessa tramite Internet, deve essere accertato quando la persona offesa abbia avuto conoscenza del contenuto; in mancanza di elementi contrari, la giurisprudenza valorizza anche la prossimità temporale tra pubblicazione online e conoscenza della stessa.

Per questo, quando si viene a conoscenza di un contenuto potenzialmente diffamatorio, è opportuno valutarlo tempestivamente.

Si può chiedere anche il risarcimento del danno?

La tutela penale non esaurisce le possibili conseguenze della diffusione di un contenuto lesivo della reputazione.

Quando ricorrono i relativi presupposti può essere richiesta anche la tutela risarcitoria.

Il danno, tuttavia, non deve essere considerato automaticamente esistente o quantificabile secondo importi predeterminati.

Devono essere valutati il contenuto delle affermazioni, la loro gravità, l’ampiezza della diffusione, la posizione personale o professionale del soggetto interessato e le conseguenze concretamente prodotte.

La Corte di Cassazione continua a riconoscere la reputazione tra i diritti della personalità meritevoli di tutela anche sul piano civile, distinguendo il profilo penale dalla responsabilità risarcitoria eventualmente derivante dalla lesione.

Domande frequenti sulla diffamazione sui social

Un commento su Instagram può essere diffamazione?

Sì. Anche un commento pubblicato sotto il post o il Reel di un altro utente può assumere rilevanza penale quando contiene affermazioni lesive della reputazione e viene comunicato a più persone. Occorre però valutare concretamente le parole utilizzate e il contesto nel quale il commento è stato inserito.

Un Reel può essere diffamatorio?

Sì. Un Reel o un altro video pubblicato sui social può integrare il reato di diffamazione quando ne ricorrono i presupposti. La Corte di Cassazione ha affrontato espressamente nel 2025 il caso di un video pubblicato su TikTok, riconoscendo la configurabilità della diffamazione aggravata mediante mezzo di pubblicità.

Se non indico il nome della persona posso comunque commettere diffamazione?

Sì. Non è indispensabile indicare nome e cognome quando la persona è comunque identificabile attraverso il contesto, la professione, immagini, riferimenti personali o altri elementi presenti nella pubblicazione.

Una critica negativa sui social è sempre diffamazione?

No. Il diritto di critica è tutelato e può comprendere anche valutazioni severe. Occorre però verificare il fondamento fattuale delle affermazioni, il contesto, l’interesse alla comunicazione e le modalità espressive utilizzate.

Una Story Instagram può essere diffamatoria?

Sì. Il fatto che una Story rimanga online per un periodo limitato non esclude di per sé la diffamazione. Ciò che rileva è, tra gli altri elementi, il contenuto pubblicato e la sua comunicazione a più persone.

Se il profilo è privato può esserci comunque diffamazione?

Sì. Un account privato può comunque consentire la diffusione del contenuto a una pluralità di follower. La limitazione dell’accesso al profilo costituisce un elemento da valutare, ma non rende automaticamente lecita una comunicazione lesiva della reputazione.

Un messaggio privato può essere diffamatorio?

Un messaggio inviato soltanto alla persona interessata non presenta il requisito della comunicazione con più persone previsto dall’art. 595 c.p. Diversa può essere la situazione di un messaggio pubblicato in una chat di gruppo o comunque comunicato a una pluralità di destinatari.

Quanto tempo c’è per presentare querela per diffamazione?

In via ordinaria il termine è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Nei casi online è particolarmente importante accertare quando la persona offesa abbia avuto conoscenza della pubblicazione e non attendere confidando nella sua permanenza in rete.

Si può chiedere anche il risarcimento del danno?

Sì, quando ne ricorrono i presupposti. L’esistenza e l’entità del danno devono però essere valutate concretamente, considerando anche gravità delle affermazioni, diffusione del contenuto ed eventuali conseguenze sulla reputazione personale o professionale.

Conclusioni

Reel, post, Story e commenti fanno ormai parte della comunicazione quotidiana, ma l’immediatezza dei social può indurre a sottovalutare le conseguenze delle parole pubblicate online.

Non ogni frase offensiva costituisce diffamazione e una critica, anche aspra, non è per ciò solo penalmente rilevante.

Allo stesso modo, evitare di indicare il nome della persona, utilizzare un profilo privato o pubblicare un contenuto destinato a scomparire dopo poche ore non consente, da solo, di escludere ogni possibile responsabilità.

Occorre valutare il contenuto, il contesto, l’identificabilità della persona, il pubblico raggiunto, il fondamento delle affermazioni e le modalità di diffusione.

Nei casi di diffamazione sui social, la valutazione non può quindi fermarsi alla singola parola o frase, ma deve riguardare l’intero contesto della comunicazione.

Per questo:

Tra critica, offesa e diffamazione, il confine va ricostruito caso per caso.

Lo Studio Legale Russo presta assistenza in materia penale, anche nei casi riguardanti diffamazione e tutela della reputazione online.

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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce la consulenza legale riferita al singolo caso.

Immagine: Magnific.com.